Accesso civico

La legge garantisce il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.

Sono previsti diversi diritti di accesso, con modalità e requisiti differenti a seconda del tipo di informazioni ricercate e dei motivi della richiesta:

 

Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Può essere richiesto da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

 

Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016. Ha ad oggetto “documenti, informazioni e dati” per i quali sia prevista la pubblicazione obbligatoria e che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare; è esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. Esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali.

 

Accesso civico generalizzato (FOIA), disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016”. Ha ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la legge n. 241 del 1990, l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

 

Richiesta di accesso

La richiesta di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Cultura.

Scarica  modulo di  richiesta accesso civico semplice.

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi o di accesso civico generalizzato ai documenti detenuti dall’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro va presentata all’indirizzo email: ic-pal@cultura.gov.it

In alternativa la richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata:

Scarica il modulo di richiesta di accesso civico generalizzato

Ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Scarica il modulo di richiesta riesame di accesso civico generalizzato.

Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e  della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – MiC è: Dott.ssa MARINA GIUSEPPONE

 

Registro degli accessi

Il registro degli accessi è pubblicato sul sito web del MiC nella pagina dedicata all’accesso civico: https://trasparenza.cultura.gov.it/pagina770_accesso-civico.html